Art. 294

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a provvedere, con le proprie disponibilita' di cassa, alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulle somme indicate nell'art. 293 salvo successivo ricupero dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi e da quelli dell'Opera di previdenza del personale ferroviario medesimo, allo stesso tasso di interesse annuo fissato per le somme suddette e salvo quanto disposto nell'art. 295.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art294 · fonte su Normattiva