Art. 294
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a provvedere, con le proprie disponibilita' di cassa, alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulle somme indicate nell'art. 293 salvo successivo ricupero dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi e da quelli dell'Opera di previdenza del personale ferroviario medesimo, allo stesso tasso di interesse annuo fissato per le somme suddette e salvo quanto disposto nell'art. 295.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva