Art. 330
[1]Salvo le attribuzioni spettanti alla Direzione generale e alle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, la gestione delle case e' deferita all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la quale vi provvede con modalita' analoghe a quelle stabilite per la vigilanza e manutenzione delle case costruite per il suo personale, tenendo pero' contabilita' separata.
[2]La stessa Direzione generale rimborsa periodicamente all'Amministrazione ferroviaria le spese di gestione per le quali puo' essere concordato un corrispettivo globale.
[3]Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' inscritto apposito capitolo per le spese della gestione anzidetta.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva