Art. 304
Le attribuzioni concernenti l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case, sono deferite al Direttore generale ed ai comitati compartimentali d'esercizio delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 305 e 306.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva