Art. 306
[1]I comitati d'esercizio presso i compartimenti:
[2]danno parere sulla effettiva necessita' di provvedere alloggi per il personale;
[3]propongono al Direttore generale l'acquisto di fabbricati adattabili a case economiche;
[4]determinano la misura dei canoni di concessione secondo le norme emanate dal Direttore generale;
[5]esaminano le domande di richiesta di alloggio e le domande per affitto di pertinenze o di locali accessori, predispongono la graduatoria degli aspiranti alla casa ed esprimono parere sui ricorsi dei concessionari, dei locatari e degli aspiranti;
[6]fanno al Direttore generale le proposte che ritengono utili alla gestione;
[7]esplicano le altre funzioni che fossero ad essi affidate dal Direttore generale.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva