Art. 305
[1]Il Direttore generale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:
[2]delibera in merito allo proposte, da sottoporsi al Ministro, sui programmi riguardanti: le localita' ove debbano acquistarsi o costruirsi le case, il numero approssimativo degli alloggi, il tipo dei medesimi per ogni localita' nonche' le spese in base ai progetti esecutivi e le proposte per lavori che, per importo, eccedano la sua competenza;
[3]approva i progetti esecutivi e le proposte di lavori che, per importo, rientrano nella sua competenza;
[4]stabilisce il reddito che deve ricavarsi dai fabbricati acquistati o costruiti ed emana le norme per la determinazione dei canoni per concessione degli alloggi ed affitto di pertinenze e locali accessori nonche' le norme per la disciplina delle concessioni e per i servizi di portineria;
[5]delibera sui mezzi per eliminare eventuali passivita' del bilancio e determina la percentuale delle entrate dovute all'Amministrazione ferroviaria per tutte le spese della gestione;
[6]adotta, in genere, i provvedimenti che siano suggeriti dalla esperienza.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva