Art. 311
[1]Le case economiche sono concesse al personale delle ferrovie dello Stato in attivita' di servizio, senza riguardo e limiti di stipendio.
[2]L'aspirante ad alloggio deve farne domanda scritta al Capo compartimento.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva