Art. 313

[1]Qualora non vi siano richieste da parte del personale in attivita' di servizio, gli alloggi disponibili possono essere concessi a pensionati ferroviari; in mancanza di questi, ad impiegati pensionati dello Stato e, subordinatamente, alle categorie d'impiegati nell'ordine seguente:

[2]impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; impiegati comunali;

[3]impiegati provinciali;

[4]impiegati di aziende private le quali garantiscano il pagamento dei canoni.

[5]In ogni caso la concessione di detti alloggi deve aver luogo secondo l'ordine di data delle domande e con preferenza ai concorrenti meno abbienti, salvo il disposto dell'art. 312 (comma 2°).

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art313 · fonte su Normattiva