Art. 313
[1]Qualora non vi siano richieste da parte del personale in attivita' di servizio, gli alloggi disponibili possono essere concessi a pensionati ferroviari; in mancanza di questi, ad impiegati pensionati dello Stato e, subordinatamente, alle categorie d'impiegati nell'ordine seguente:
[2]impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; impiegati comunali;
[3]impiegati provinciali;
[4]impiegati di aziende private le quali garantiscano il pagamento dei canoni.
[5]In ogni caso la concessione di detti alloggi deve aver luogo secondo l'ordine di data delle domande e con preferenza ai concorrenti meno abbienti, salvo il disposto dell'art. 312 (comma 2°).
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva