Art. 376
[2]agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attivita' di servizio, agli impiegati della Real Casa e del Magistero Mauriziano, agli impiegati della Camera, dei deputati e del Senato del Regno;
[3]agli impiegati degli Enti finanziatori limitatamente ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi;
[4]agli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;
[5]al personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica, della Azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 341; agli addetti agli istituto Poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina carte e valori di Torino;
[6]agli impiegati di ruolo, dell'Istituto residenti in Roma nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni;
[7]ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi in cui non vi siano richieste da parte degli impiegati delle categorie anzidette.
[8]Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale esistono provvedimenti speciali, e' escluso dall'assegnazione in affitto degli alloggi dell'Istituto.
[9]All'assegnazione degli alloggi nelle localita' di cui all'art. 345 lettere b), c), d) sono applicabili le norme dell'articolo stesso)).
Testo vigente dal 3 agosto 1945, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva