Art. 315
Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e trasferito nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato in conseguenza della soppressione dell'Ufficio legale della stessa Amministrazione nonche' quello dell'Ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie trasferito alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, continua a fruire degli alloggi nelle case economiche gia' concessi all'atto del trasferimento.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva