Art. 92
[1]Le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato devono essere costituite esclusivamente fra il personale di ruolo in servizio o in pensione delle ferrovie medesime. E' consentita peraltro, previa autorizzazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'ammissione nelle citate cooperative anche di persone appartenenti alle altre categorie enumerate nell'art. 91.
[2]Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e trasferito nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato in conseguenza della soppressione dell'Ufficio legale della medesima Amministrazione, conserva, in quanto in possesso dei voluti requisiti, il diritto all'assegnazione di alloggi nelle cooperative ferroviarie dello quali era gia' socio all'atto del trasferimento.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva