Art. 322
[1]Avverso il concessionario ovvero, in sua mancanza, avverso qualsivoglia abusivo detentore dell'alloggio per essere intervenuta revoca o cessazione della concessione, il Capo compartimento, sentito il Comitato di esercizio, potra' emettere ordinanza di rilascio da comunicarsi alla parte interessata.
[2]Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge ed alla esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale dell'Amministrazione, il quale potra' richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva