Art. 339
[1]Contro il concessionario, ovvero, in sua mancanza, contro qualsiasi abusivo detentore dell'alloggio per muro intervenuta cessazione o revoca della concessione, potra' il Direttore provinciale emettere ordinanza di rilascio da comunicarsi alla parte interessata.
[2]Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge ed alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale dell'Amministrazione il quale potra' richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva