Art. 339

[1]Contro il concessionario, ovvero, in sua mancanza, contro qualsiasi abusivo detentore dell'alloggio per muro intervenuta cessazione o revoca della concessione, potra' il Direttore provinciale emettere ordinanza di rilascio da comunicarsi alla parte interessata.

[2]Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge ed alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale dell'Amministrazione il quale potra' richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art339 · fonte su Normattiva