Art. 300

[1]Il Ministro per le comunicazioni, su proposta del Direttore generale delle ferrovie dello Stato, stabilisce le localita' nelle quali devono acquistarsi o costruirsi le case per i ferrovieri e le somme da erogarsi in ciascuna di dette localita'.

[2]Le espropriazioni per le costruzioni ed opere da eseguirsi a norma del presente titolo sono dichiarate di pubblica utilita' e sono regolato dalle norme legislative riguardanti quelle per lavori ed impianti ferroviari da eseguirsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art300 · fonte su Normattiva