Art. 300
[1]Il Ministro per le comunicazioni, su proposta del Direttore generale delle ferrovie dello Stato, stabilisce le localita' nelle quali devono acquistarsi o costruirsi le case per i ferrovieri e le somme da erogarsi in ciascuna di dette localita'.
[2]Le espropriazioni per le costruzioni ed opere da eseguirsi a norma del presente titolo sono dichiarate di pubblica utilita' e sono regolato dalle norme legislative riguardanti quelle per lavori ed impianti ferroviari da eseguirsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva