Art. 331
Nelle localita' ove sorgono le case economiche, e' costituita una Commissione composta del Direttore provinciale, che la presiede, dell'Ispettore e dell'Economo provinciale, coll'incarico di vigilare sull'andamento in genere dell'azienda, sui servizi, sull'inquilinato e sull'uso dei locali comuni, secondo norme stabilite dalla Direzione generale.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva