Art. 335
[1]Presso l'Amministrazione centrale e' costituita una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi e composta del Direttore generale e di due capi servizio nominati con decreto ministeriale.
[2]La commissione, sulla scorta dei documenti e delle graduatorie fornite dalle direzioni provinciali, procede all'assegnazione degli alloggi con facolta', ove concorrano ragioni di servizio ovvero motivi di eccezionale urgenza od improrogabilita', di derogare, con provvedimento motivato, ai criteri preferenziali stabiliti dall'art. 334.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva