Art. 336
La concessione ha la durata di almeno un anno ed alla scadenza il concessionario puo' ottenerne il rinnovo sempreche' si trovi in possesso delle condizioni voluto per fruire dell'alloggio e non abbia dato luogo a fondati reclami o proteste.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva