Art. 337
[1]I canoni di concessione sono riscossi a cura della Direzione generale delle poste e dei telegrafi mediante ritenute mensili sugli stipendi ed assegni dei concessionari analogamente al disposto dell'art. 319.
[2]Per le frazioni di mese le ritenute sono ragguagliate a tanti trentesimi dell'ammontare del canone mensile per quanti sono i giorni dell'occupazione.
[3]Nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' iscritto apposito capitolo relativo ai canoni dovuti dai concessionari.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva