Art. 34

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[1]Ferme restando le disposizioni riflettenti gli alloggi costruiti col concorso dello Stato, il Ministro por i lavori pubblici puo' autorizzare i comuni e gli istituti per case popolari a vendere od assegnare in locazione con patto di futura vendita, all'inquilino od ai suoi eredi, gli stabili in qualunque tempo costruiti prescrivendo, volta per volta, le cautele e le condizioni da inserirsi nei contratti suddetti.

[2]L'autorizzazione di cui sopra puo' essere concessa solo quando sia assicurata la vendita o la locazione con promessa di vendita di almeno sette decimi degli appartamenti costituenti lo stabile in favore degli inquilini, loro eredi o di persone che abbiano i requisiti per divenire inquilini in quest'ultimo caso gli enti suddetti hanno diritto di rescindere il contratto di affitto e di chiedere lo sfratto dell'inquilino offrendogli altro adeguato alloggio.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 18 febbraio 1959 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art34 · fonte su Normattiva