Art. 34

[1]Ferme restando le disposizioni riflettenti gli alloggi costruiti col concorso dello Stato, il Ministro por i lavori pubblici puo' autorizzare i comuni e gli istituti per case popolari a vendere od assegnare in locazione con patto di futura vendita, all'inquilino od ai suoi eredi, gli stabili in qualunque tempo costruiti prescrivendo, volta per volta, le cautele e le condizioni da inserirsi nei contratti suddetti.

[2]L'autorizzazione di cui sopra puo' essere concessa solo quando sia assicurata la vendita o la locazione con promessa di vendita di almeno sette decimi degli appartamenti costituenti lo stabile in favore degli inquilini, loro eredi o di persone che abbiano i requisiti per divenire inquilini in quest'ultimo caso gli enti suddetti hanno diritto di rescindere il contratto di affitto e di chiedere lo sfratto dell'inquilino offrendogli altro adeguato alloggio. 21

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2

21

Il D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che il presente articolo continua ad avere vigore per gli alloggi popolari ai quali non si applicano le norme previste dal predetto D.P.R.

Testo vigente dal 18 febbraio 1959, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art34 · fonte su Normattiva