Art. 350
Il Comitato centrale e' convocato dal Presidente e si aduna in Roma. Esso e' chiamato a deliberare:
- a)sul regolamento interno e sul trattamento del personale;
- b)sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
- c)sui programmi di costruzione;
- d)sull'ordinamento dei servizi tecnici, amministrativi e di ragioneria presso la sede centrale ed, occorrendo, presso le rappresentanze locali;
- e)su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che rivestano particolare importanza per l'Istituto;
- f)sull'opportunita' di avvalersi dell'opera di preesistenti istituti che abbiano svolto notevole e regolare attivita' nel campo dell'edilizia popolare.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva