Art. 356
[1]Le prestazioni dei componenti gli organi dell'Istituto sono gratuite. Si fa soltanto luogo al pagamento delle spese sostenute e degli studi necessari all'adempimento delle prestazioni stesse nonche' alla corresponsione di una medaglia di presenza di L. 30 al lordo delle riduzioni di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 15 aprile 1934, n. 561 per seduta a favore dei membri del Comitato centrale - escluso il presidente - e del segretario.
[2]Le medaglie di presenza non possono superare il numero di quaranta all'anno per ciascun componente.
[3]Le funzioni del Segretario generale dell'Istituto sono retribuite a norma del regolamento per il personale dell'Istituto stesso.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva