Art. 36
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[1]Gli enti di cui all'art. 34 hanno diritto di richiedere ai creditori ipotecari la divisione della ipoteca gravante sullo stabile venduto, fra i vari appartamenti costituenti lo stabile stesso, quando abbiano restituito almeno la quarta parte della somma mutuata garantita dalla ipoteca predetta.
[2]Le ipoteche parziali risultanti dai frazionamenti saranno cancellate man mano che si procedera' alla estinzione dei debiti da esse rispettivamente garantiti ed alla stipula dei contratti definitivi di vendita cui interverranno i creditori ipotecari per la prestazione del relativo consenso.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 18 febbraio 1959 · versione 0 su Normattiva