Art. 382
[1]Gli alloggi costruiti per gli ufficiali della Regia marina, di cui all'art. 345 lett. b), sono assegnati dal Comando in capo del Dipartimento militare marittimo di Taranto, dando la preferenza agli ufficiali con prole piu' numerosa e, a parita', a quelli forniti di minore stipendio, salvo casi eccezionali dipendenti da necessita' di servizio. E' anche in facolta' del detto Comando di revocare le assegnazioni.
[2]Le determinazioni di assegnazione sono comunicate dal Comando predetto all'Intendente di finanza, quale presidente del Comitato provinciale dell'Istituto, per la stipula dei contratti di affitto e per tutte le altre conseguenti formalita'.
[3]Avverso i provvedimenti di assegnazione e di revoca non sono ammessi ricorsi.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva