Art. 381
[2]La preferenza in ciascuna delle due categorie dovra' essere data ai gradi meno elevati, agli ufficiali e sottufficiali di nuova destinazione o ai coniugati con prole.
[3]Le determinazioni prese dai comandi sono da essi comunicate alle rappresentanze locali dell'Istituto por la stipulazione dei contratti di affitto e per tutto le conseguenti formalita' ovvero per ogni altro provvedimento agli effetti del succitato articolo 386.
[4]Il canone di affitto mensile da corrispondersi dai locatari sara' determinato con i criteri stabiliti dall'art. 379, comma 2°.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva