Art. 391
Avverso i provvedimenti delle rappresentanze dell'Istituto e' ammesso ricorso al Comitato centrale che decide inappellabilmente e avverso quelli di concessione e di revoca degli alloggi di cui all'art. 381 e' soltanto proponibile reclamo al Ministro per la guerra la cui decisione e' definitiva e non soggetta ad alcun ricorso od azione.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva