Art. 392
Restano ferme a favore dell'Istituto le agevolazioni previste dal presente testo unico per l'edilizia popolare ed economicamente la esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati e l'equiparazione all'Amministrazione dello Stato per quanto concerne l'esonero dal pagamento di diritti stabiliti da leggi generali e speciali.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva