Art. 90
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[1]((Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'art. 91 e che abbiano ottenuto il contributo erariale nel pagamento degli interessi, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche soltanto a proprieta' indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprieta' individuale quando siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione di ciascun fabbricato da esse costruito)).
[2]Possono tuttavia, costruire od acquistare case popolari ed economiche a proprieta' individuale le cooperative composte da impiegati addetti ad istituzioni create in virtu' di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali.
Testo vigente dal 18 luglio 1949 al 30 marzo 1952 · versione 13 su Normattiva