Art. 90
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[1]((Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui allo art. 91, e che abbiano ottenuto il concorso od il contributo dello Stato, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche, soltanto a proprieta' indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento, le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori, e previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprieta' individuale.
[2]Possono, tuttavia, costruire ed acquistare case popolari ed economiche a proprieta' individuale le cooperative costituite da membri delle due Camere del Parlamento o da impiegati addetti alle istituzioni create in virtu' di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali)).
Testo vigente dal 30 marzo 1952 al 18 febbraio 1959 · versione 15 su Normattiva