Art. 115
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Altre sanzioni
[3]Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le ammende stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura, non inferiore a lire tremila e non superiore a lire trentamila per ciascuna inosservanza.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva