Art. 115

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[1]Altre sanzioni

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 62. Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, art. 5. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 19 (2° comma)

[3]Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le ammende stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura, non inferiore a lire tremila e non superiore a lire trentamila per ciascuna inosservanza.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art115 · fonte su Normattiva