Art. 23

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[1]Obbligo di cessione

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 24, (1°, 2°, 4°, 5° e 9° comma).

[3]Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l'assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico, sono obbligate a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano. La quota predetta e' dei quaranta per cento, per i rischi assunti nei primi dieci anni dalla autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica del ramo vita a norma del presente testo unico e, rispettivamente, del trenta nel secondo decennio, del venti nel terzo decennio e del dieci in seguito. L'Istituto ha facolta' di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Le quote cedute sono garantite dallo Stato. Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all'istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 22 novembre 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art23 · fonte su Normattiva