Art. 23

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[1]Obbligo di cessione

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 24, (1°, 2°, 4°, 5° e 9° comma). Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l'assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico, sono obbligate a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano. ((La quota predetta e' del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica nel ramo vita e, rispettivamente, del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito. Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunita' economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorita' di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione)).7 ((L'Istituto ha facolta' di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti, dalle imprese. Quando non si avvale di questa facolta', l'Istituto e' tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali)). Le quote cedute sono garantite dallo Stato. Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all'istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 ottobre 1986, n. 742

7

La L. 22 ottobre 1986, n. 742 ha disposto (con l'art. 62, comma 2) che "La modificazione apportata dal primo comma all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 22 novembre 1986 al 20 maggio 1993 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art23 · fonte su Normattiva