Art. 23
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[1]Obbligo di cessione
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 24, (1°, 2°, 4°, 5° e 9° comma).
[3]Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l'assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico, sono obbligate a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano. La quota predetta e' del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica nel ramo vita e, rispettivamente, del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito. Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunita' economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorita' di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione.7 L'Istituto ha facolta' di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti, dalle imprese. Quando non si avvale di questa facolta', l'Istituto e' tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali. Le quote cedute sono garantite dallo Stato. Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all'istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi.1011
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 ottobre 1986, n. 742
7La L. 22 ottobre 1986, n. 742 ha disposto (con l'art. 62, comma 2) che "La modificazione apportata dal primo comma all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."
D. Lgs. 23 dicembre 1992, n.515
10Il D. Lgs. 23 dicembre 1992, n.515 ha disposto (con l'art. 27 comma 1) che "Dal 20 maggio 1993 e' abolito l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli sopra richiamati per i contratti conclusi fino alla predetta data e la relativa attivita' resta attribuita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - INA S.p.a. titolo di concessione ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359."
D.L. 23 maggio 1994, n.301, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1994, n. 403
11Il D.L. 23 maggio 1994, n.301, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1994, n. 403 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Dal 1 gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449".
Testo vigente dal 26 giugno 1994 al 1 gennaio 2006 · versione 12 su Normattiva