Art. 106
[2]Sono vietati i comandi dei professori di ruolo da una ad altra Universita' o Istituto. Ai professori di ruolo possono tuttavia essere affidati speciali incarichi di studi e direzioni di uffici, con le norme di cui all'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva