Art. 66

[1](Art. 11, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]I posti di ruolo di professore, assegnati alle singole Facolta' e Scuole, sono disponibili, agli effetti dell'articolo precedente, dopo venti giorni dalla data del provvedimento in virtu' del quale il titolare e' trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero venti giorni dopo il decesso del titolare.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art66 · fonte su Normattiva