Art. 66
[2]I posti di ruolo di professore, assegnati alle singole Facolta' e Scuole, sono disponibili, agli effetti dell'articolo precedente, dopo venti giorni dalla data del provvedimento in virtu' del quale il titolare e' trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero venti giorni dopo il decesso del titolare.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva