Art. 104
[2]E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Universita' e di Istituti superiori con uffici di ruolo presso la Regia Scuola normale superiore di Pisa. E' altresi' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici i quali, per effetto di disposizioni di legge, siano annessi all'insegnamento.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva