Art. 104

[1](Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Universita' e di Istituti superiori con uffici di ruolo presso la Regia Scuola normale superiore di Pisa. E' altresi' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici i quali, per effetto di disposizioni di legge, siano annessi all'insegnamento.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art104 · fonte su Normattiva