Art. 103
[2]Salvo quanto dispongono i successivi articoli del presente paragrafo, nessuno puo' cumulare l'ufficio di professore di ruolo presso Universita' o Istituti superiori con qualsiasi altro ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, di Provincie, di Comuni e di altri Enti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva