Art. 103

[1](Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 29, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 19, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Salvo quanto dispongono i successivi articoli del presente paragrafo, nessuno puo' cumulare l'ufficio di professore di ruolo presso Universita' o Istituti superiori con qualsiasi altro ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, di Provincie, di Comuni e di altri Enti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art103 · fonte su Normattiva