Art. 107

[1](Art. 26, ultimo comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Articoli 14 e 15, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Ai professori si applicano le norme stabilite per l'impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative. Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potra' scadere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo. I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare, nel corso dell'anno accademico, la durata complessiva di trenta giorni. Il Ministro puo', per eccezionali e giustificate ragioni di studio o scientifiche, che richiedano la permanenza all'estero di un professore di Universita' o di Istituto superiore, concedergli, sentito il rettore o direttore della rispettiva Universita' o Istituto, un congedo della durata dell'intero anno solare. Tale concessione non puo' pero' essere rinnovata nell'anno successivo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art107 · fonte su Normattiva