Art. 111
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[2]Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potra' essere conferito il titolo di « professore emerito », qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualita' di professori ordinari; il titolo di « professore onorario » qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni. Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facolta' o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio. Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 18 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva