Art. 123
[2]La libera docenza puo' essere esercitata presso qualsiasi Universita' o Istituto superiore, ove esista una Facolta' o Scuola con insegnamenti cui sia connessa la materia che il libero docente e' abilitato ad insegnare.
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238)).
[4]Le norme e le modalita' per l'esercizio della libera docenza sono stabilite dal regolamento generale universitario.
Testo vigente dal 27 maggio 1945, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva