Art. 123

[1](Art. 42, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]La libera docenza puo' essere esercitata presso qualsiasi Universita' o Istituto superiore, ove esista una Facolta' o Scuola con insegnamenti cui sia connessa la materia che il libero docente e' abilitato ad insegnare.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238)).

[4]Le norme e le modalita' per l'esercizio della libera docenza sono stabilite dal regolamento generale universitario.

Testo vigente dal 27 maggio 1945, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art123 · fonte su Normattiva