Art. 117

[1](Art. 38, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Presso le Universita' e gli Istituiti superiori, oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato. Possono tenere tali corsi:

  • a)i professori di ruolo, nelle Facolta' e Scuole cui appartengono, sulle materie di cui sono titolari o su materie affini;
  • b)coloro che sono cessati dall'ufficio di professore di ruolo, tranne i casi in cui cio' sia avvenuto per cause disciplinari o per effetto degli articoli 78, comma sesto, e 110, comma ultimo, sulle materie gia' da loro professate o su materie affini;
  • c)coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza. Nessuno puo' ripetere a titolo privato il corso che svolge a titolo ufficiale. I corsi a titolo privato per gli studenti, che vi si inscrivono, hanno valore legale uguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale, secondo norme che sono stabilite dallo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art117 · fonte su Normattiva