Art. 117
[2]Presso le Universita' e gli Istituiti superiori, oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato. Possono tenere tali corsi:
- a)i professori di ruolo, nelle Facolta' e Scuole cui appartengono, sulle materie di cui sono titolari o su materie affini;
- b)coloro che sono cessati dall'ufficio di professore di ruolo, tranne i casi in cui cio' sia avvenuto per cause disciplinari o per effetto degli articoli 78, comma sesto, e 110, comma ultimo, sulle materie gia' da loro professate o su materie affini;
- c)coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza. Nessuno puo' ripetere a titolo privato il corso che svolge a titolo ufficiale. I corsi a titolo privato per gli studenti, che vi si inscrivono, hanno valore legale uguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale, secondo norme che sono stabilite dallo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva