Art. 100

[1](Articoli 14, 2° comma, e 84, 1° e 2° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 2, 2° e 3° comma,e R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 41, 1° comma, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 11, 2° comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Articoli 17, 2°, 3° e 4° comma, 22 e 23, R. decreto legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

[2]Per i professori di ruolo appartenenti alle Universita' ed agli Istituti superiori di cui alla tabella A la spesa relativa al trattamento economico ed al trattamento di quiescenza e' a carico del bilancio dello Stato. E' altresi' a carico del bilancio dello Stato il trattamento economico e di quiescenza dei professori titolari dei posti istituiti in dette Universita' e Istituti a sensi del secondo comma dell'art. 63; l'Universita' o Istituto versera' peraltro annualmente l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti a ciascuno dei detti professori, nonche' l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. Per i professori di ruolo appartenenti alle Universita' e agli Istituti superiori di cui alla tabella B, ivi compresi i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, la spesa relativa al trattamento economico e' a carico del bilancio di ciascuna Universita' o Istituto. Per gli stessi Professori l'onere del trattamento di quiescenza, tranne che per i Regi Istituti superiori d'ingegneria di Genova e di Torino, e' a carico del bilancio dello Stato, al quale le Universita' e gli Istituti verseranno le ritenute che dovranno essere fatte sugli stipendi in conto entrate del Tesoro.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art100 · fonte su Normattiva