Art. 14

[1](Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]I presidi sono nominati dal Ministro, fra i professori di ruolo delle rispettive Facolta' o Scuole, su una terna proposta, dal rettore o direttore. Essi durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati. Nelle Universita' o Istituti composti di una sola Facolta' il rettore o direttore esercita anche le funzioni di preside della Facolta' stessa.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art14 · fonte su Normattiva