Art. 115

[1](Art. 18, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Per provvedere temporaneamente ad insegnamenti, possono essere comandati presso Universita' o Istituti superiori presidi o professori di ruolo di Regi Istituti medi d'istruzione. Tali comandi sono disposti con decreti del Ministro, su proposta delle Facolta' o Scuole competenti, approvata dal senato accademico ed in ogni caso dal Consiglio d'amministrazione. L'Universita' o Istituto deve corrispondere allo Stato, per tutta la durata del comando, quando trattisi di professori o di presidi con insegnamento, l'ammontare degli emolumenti d'ogni natura di cui essi sono provvisti; quando trattisi di presidi senza insegnamento, l'ammontare della retribuzione corrisposta a chi viene incaricato delle funzioni di preside durante il comando del titolare.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art115 · fonte su Normattiva