Art. 150
[2]I corsi sono pubblici; tuttavia ai corsi impartiti a titolo privato, ove lo richiedano i liberi docenti, e, in ogni caso, alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva