Art. 150

[1](Art. 48, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 12, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]I corsi sono pubblici; tuttavia ai corsi impartiti a titolo privato, ove lo richiedano i liberi docenti, e, in ogni caso, alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art150 · fonte su Normattiva