Art. 154

[1](Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, iscritti negli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, sono dispensati, Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dal pagamento delle tasse e sopra tasse scolastiche, quando non demeritino per il profitto e la condotta e siano di disagiata condizione economica. La disposizione si applica anche agli studenti orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art154 · fonte su Normattiva