Art. 163

[1](Art. 5, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

[2]Coloro che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria e hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi a sostenere l'esame di laurea in ingegneria, il quale consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art163 · fonte su Normattiva