Art. 170

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[1](Art. 17, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale. Tuttavia coloro i quali abbiano ottenuto presso Istituti di istruzione superiore esteri uno dei titoli compresi in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, possono ottenere presso una delle Universita' o Istituti superiori di cui alle tabelle A e B il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero. Ove trattisi di titoli accademici non compresi nell'elenco di cui al comma precedente, il Ministro, udito il parere delle competenti autorita' accademiche e del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, puo' dichiarare che il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso valore di quello corrispondente conferito dalle Universita' e dagli Istituti superiori del Regno, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'Universita' o Istituto superiore per il corrispondente corso di studi.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 9 agosto 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art170 · fonte su Normattiva