Art. 193
[1](Articoli 1, 2 e 3, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).
[2]E' istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Comitato centrale per le Opere universitarie di cui all'art. 189 del presente T. U. Il Comitato centrale e' organo propulsore e coordinatore dell'attivita' delle Opere di assistenza universitaria; esso:
- a)promuovere il coordinamento delle varie forme assistenziali che sorgono ad iniziativa delle singole Universita' o degli Istituti superiori e formula le opportune proposte per la raccolta dei mezzi necessari;
- b)delibera circa la erogazione dei fondi di cui all'articolo successivo:
- c)promuove le istituzioni di Case dello studente nelle citta' di Universita' o Istituti di istruzione superiore;
- d)seconda le varie iniziative dei Gruppi universitari fascisti ai fini della cultura, e della educazione politica e sportiva degli studenti universitari;
- e)favorisce l'afflusso degli studenti stranieri presso le Universita' e gli Istituti d'istruzione superiore del Regno e cura l'intensificazione degli scambi tra studenti italiani e stranieri.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva